Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 4
 Spesa ammissibile
2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:
a) nel limite del dieci per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 3;
b) nel limite del sei per cento dell' importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all' articolo 6, comma 4.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 4 interpretato da art. 61, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 3 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 4 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 37/1993
5 Comma 3 interpretato da art. 41, comma 1, L. R. 40/1996