Art. 3
Articolazione degli interventi
1. Per le finalitā di cui all' articolo 1, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi costanti in annualitā sulla spesa riconosciuta necessaria per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico delle seguenti categorie di edifici danneggiati dagli eventi sismici:
a) edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietā di enti pubblici o di privati effettivamente utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietā degli Istituti autonomi case popolari;
c) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto;
d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia .
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 1 interpretato da art. 60, comma 1, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 91, L. R. 1/2004
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008
5 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008