Art. 23
1. Per le finalitā previste dall' articolo 9 č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.