1. Le norme della presente legge trovano applicazione nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976, dichiarati sismici, con il grado di sismicitą S = 12, ai sensi dell'
articolo 3, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nel territorio dei Comuni classificati disastrati, ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal grado di sismicitą ad essi attribuito.