Legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.
Art. 18
2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell' immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.
3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell' immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall' evento.
4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l' emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull' immobile;
b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull' immobile;
c) degli assegnatari dell' immobile a seguito di divisione.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 69, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, L. R. 40/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 18, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 19, L. R. 13/1998
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 24/2005
6 Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 2, L. R. 24/2005