Art. 14
Approvazione delle perizie e dei progetti
esecutivi
1. Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti esecutivi delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b), e comma 4, sono approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco, su parere dell' Organo di consulenza tecnica di cui all' articolo 9, fatte salve le attribuzioni della Commissione edilizia comunale.
2. Ai medesimi fini, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti degli edifici di cui all' articolo 6, comma 3, lettere a) e c), sono approvati in linea tecnica ed economica dai competenti organi deliberativi, su parere dell' Organo di consulenza tecnica di cui all' articolo 9, fatte salve le attribuzioni dei competenti organi tecnici dell' Ente e quelle della Commissione edilizia comunale.
2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 98, comma 1, L. R. 50/1990
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 4/2001