Art. 13
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall' articolo 5.
2. Il programma di cui all' articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.
2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili.
6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.
7. Ai soggetti collocati nelle posizioni di graduatoria utili agli effetti della concessione dei finanziamenti disponibili è notificato apposito avviso del Sindaco nel quale è fissato un termine non superiore ai sei mesi per presentare il progetto esecutivo. Con provvedimento del Sindaco, adottato sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, detto termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla durata del termine principale, su richiesta motivata degli interessati inoltrata prima della sua scadenza.
8. Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell' importo assegnato.
9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
2 Comma 3 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
3 Comma 4 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
4 Comma 5 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 4, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 67, comma 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 45, comma 2, L. R. 40/1996
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 4, comma 22, L. R. 12/2010