Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

CAPO V

Interventi nei settori dell' artigianato,della cooperazione e del trasporto merci

Art. 36

Interventi a favore delle imprese artigiane(programma 3.2.10.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

Art. 37

Fondi rischi dei Consorzi garanzia Fidi(programmi 3.2.10. e 3.4.3.)

1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

2. Per le finalità previste dal citato articolo 55 della legge regionale n. 3/1988 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 8465, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene - in relazione anche al disposto di cui al comma 1 - elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1988 ed eliminato per l' anno 1989.

4. Per le finalità previste dall' articolo 4, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

Art. 38

Operazioni di locazione finanziariadelle imprese di spedizione e di autotrasporto(programma 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.