﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 maggio 1988

      , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>Variazioni  al  bilancio  pluriennale  1988-1990  ed   al bilancio   di   previsione   per     l' anno   1988   (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME AUTORIZZATIVEDI NUOVE O MAGGIORI SPESE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del territorio</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia residenziale(programma 1.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982,  n.  75,  è  autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  2616  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75,  è  autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   6.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  2615  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere pubbliche e di pubblico interesse(programmi 1.2.4.  e 1.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33,  e  successive  modifiche  e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000  milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 2981 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza viene, conseguentemente, elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  2990  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dal comma 2,  dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così  come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato,   nell' anno  1988,  il  limite d' impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  2987  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1991  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità previste dal comma 3  dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così  come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico al capitolo 2988 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  2.000 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987,  n.  30, è autorizzata la spesa di lire  300  milioni  per   l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Il predetto onere di lire 300 milioni  fa  carico  al capitolo 2920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere ai Comuni contributi &lt;&lt;   una  tantum   &gt;&gt;  fino  al 100%%  della  spesa  ritenuta  ammissibile   per   opere   di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi  a servizio delle  caserme  militari,  compresi  gli  eventuali collegamenti alla rete viaria pubblica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> I benefici di cui al comma 15 possono venir  concessi anche per opere già iniziate, purché non  ancora  ultimate alla data  di  adozione  della  deliberazione  della  Giunta regionale di autorizzazione al finanziamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> A tal fine  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  300 milioni, per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno  1988  viene  istituito,  -  alla  Rubrica   n.   11 - programma 1.2.5. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2994 (2.1.232.3.08.15)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  'una   tantum' ai  Comuni  per opere di urbanizzazione  consistenti  nella  costruzione  di parcheggi a servizio  delle  caserme  militari,  compresi  i collegamenti  alla  rete  viaria  pubblica   &gt;&gt;,  e  con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni, per l' anno 1988.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Viabilità di competenza degli Enti locali(programmi 1.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 11, comma  1, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio  1985,  n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno  degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 600  milioni  fa  carico  al capitolo 3408 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  complessive lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire  300  milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Impianti sportivi(programma 2.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la concessione dei contributi  in  conto  capitale previsti dall' art. 5 della legge regionale 18 agosto  1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2,  della  legge  regionale  19  giugno  1985,  n.   25,   e dall' articolo 14, lettera  a),  della  legge  regionale  18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata  la  spesa  di  lire  350 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 350  milioni  fa  carico  al capitolo 6534 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  350 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per  la  concessione  dei  contributi  annui  previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18  agosto  1980,  n. 43,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzato, nell' anno 1988 un limite  d' impegno  di  lire 350 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 350 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.050   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  6533  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alle Università degli  studi  della  regione,  ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi in conto capitale  in  misura  non superiore all' 80%% della spesa riconosciuta ammissibile, per la  costruzione,   l' ampliamento  ed  il  miglioramento  di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le modalità  di  concessione  ed  erogazione  dei contributi di cui al comma 7 si  applicano  le  disposizioni previste dagli articoli 10, lettera b),  e  11  della  legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive  modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno  1988  viene  istituito,  -  alla  Rubrica   n.   19 - programma 2.5.1. - spese d' investimento - categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6543 (2.1.238.5.08.09)  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in   conto   capitale   alle Università degli studi, ai Consorzi costituiti per il  loro sviluppo,  nonché   alle   Opere   universitarie   per   la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento  d' impianti sportivi  &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo,  in  termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi  in  ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Viabilità forestale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 26 bis  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22,  così  come  inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto  1986,  n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per  l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 4083 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 26 ter  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22,  così  come  inserito con l' articolo 9 della legge regionale 25 agosto  1986,  n. 38, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per  l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 14 -  programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -   il   capitolo    4093    (2.1.234.3.10.11.)    con    la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti alle Comunità  montane  per la progettazione, l' esecuzione e la manutenzione  di  opere di viabilità forestale  -  fondi  regionali   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  300 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Porti minori e navigazione interna(programma 1.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  21  della legge regionale  14  agosto  1987,  n.  22,  escluse  quelle indicate al comma 4 dell' articolo 41 della legge  regionale medesima è autorizzata la spesa di lire 1.000  milioni  per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 3490 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei servizi sociali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture assistenziali(programmi 2.1.2., 2.1.6.  e 2.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  14  dicembre  1987,  n.  44,  relativamente  agli interventi  in  favore  di  persone   non   autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni  per   l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  al capitolo 5441 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  3.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  finanziamenti  straordinari  agli  Enti  previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8  luglio  1987,  n. 19, al fine di contribuire alle spese di gestione,  relative all' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I finanziamenti saranno concessi su  presentazione  di apposita domanda, corredata  da  un  prospetto  dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del  1988  da parte dei predetti  Enti  che  non  siano  già  coperte  da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare,  a  dimostrazione dell' utilizzo  dei  finanziamenti,  il   conto   consuntivo dell' esercizio 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 700  milioni  fa  carico  al capitolo 5418 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  700 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere agli Enti previsti  dall' articolo  30,  comma  7, della legge regionale 11 agosto 1986, n.  33,  finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1987,  con  le  modalità  previste dall' articolo  16,  comma  6,  della  legge  regionale   18 novembre 1987, n. 38.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine è  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.150 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.6. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 5343 (2.1.152.2.08.07.)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto  1986,  n.  33, per la copertura dei  disavanzi  accertati  al  31  dicembre 1987  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza,  di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad assegnare ai Comuni, già facenti parte del Consorzio  socio - sanitario Goriziano, finanziamenti destinati al  pagamento delle  residue  contribuzioni  finanziarie   relative   alle attività socio  -  assistenziali  esercitate  dal  predetto Consorzio,  risultanti  dal  riparto  finale  alla  data  di soppressione dello stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> A tal fine  è  autorizzata  la  spesa  di  lire  340 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione  VIII  il capitolo 5208 (2.1.152.2.08.07.)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamenti ai Comuni, già facenti  parte  del  Consorzio socio - sanitario Goriziano, destinati  al  pagamento  delle residue contribuzioni finanziarie  relative  alle  attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio,   &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 340 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20   (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte                       del Governo).</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia scolastica(programma 2.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2 e  5  della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto  1984,  n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  5710  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come  sostituito  con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984,  n.  37, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per   l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 5715 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Scuola - bus(programma 1.3.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  65  della legge regionale 21 ottobre  1986,  n.  41,  è  autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 150 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 150 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   450   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  3605  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1991  e  1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istruzione e formazione professionale(programmi 2.3.2.  e 2.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dalla  legge  regionale  8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa  di  lire  2.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 6360 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene,  conseguentemente,  elevato   di   2.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Per  le  finalità  previste  dalla  medesima   legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l'   IRFoP    è autorizzato a contrarre mutui, i cui oneri di ammortamento per  capitale ed interessi graveranno sul bilancio dell' Istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  A  richiesta    dell' Istituto   medesimo,  i   mutui suddetti potranno  venir  assistiti  da  garanzia  da  parte dell' Amministrazione   regionale.   Gli   eventuali   oneri derivanti dalla concessione della garanzia faranno carico al capitolo 934 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al primo comma dell' articolo 1 della legge  regionale 11 luglio 1966, n. 13,  come  sostituito   dall' articolo  1 della  legge  regionale  6  aprile  1972,  n.  13,  dopo  la parola &lt;&lt;  arredi  &gt;&gt;, vengono aggiunte le seguente parole:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>  Per   le   finalità   previste   dal   primo   comma dell' articolo 1 della legge regionale 11  luglio  1966,  n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, ed integrato dal precedente comma 5,  è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Il predetto onere di lire  50  milioni  fa  carico  al capitolo 5770 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  50 milioni per  l' anno  1988  e  la  cui  denominazione  viene integrato inserendo, dopo la locuzione &lt;&lt;  di attrezzature ed arredi  &gt;&gt;, la locuzione, &lt;&lt; , nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia universitaria(programma 2.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1 e  2  della legge regionale 5 aprile 1985,  n.  18,  è  autorizzata  la spesa  complessiva  di  lire  2.500  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988  e  lire  500 milioni per l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa  carico  al capitolo 5868 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  2.000  milioni  per l' anno 1988 e lire 500 milioni per l' anno 1989.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rifinanziamento di interventia favore di istituzioni culturali e scientifiche(programma 2.3.3., 2.3.5.  e 2.3.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 46 del    DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 5980 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  28  della legge regionale 30 gennaio 1988, n.  3,  è  autorizzata  la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in  ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 400  milioni  fa  carico  al capitolo 6235 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente elevato  di  complessive lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire  200  milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  43  della legge regionale 8 luglio 1987,  n.  19,  è  autorizzata  la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in  ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere complessivo di lire 300  milioni  fa carico al capitolo 5859  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  150  milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ulteriori interventi a favore di istituzioni culturali(programmi 2.3.3., 2.3.6.  e 2.3.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In  relazione  alla  peculiare  funzione  riconosciuta alla &lt;&lt;  Scuola Internazionale  &gt;&gt; di Trieste   dall' articolo 10,  comma  3,  della  legge  29  gennaio   1986,   n.   26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola medesima una sovvenzione annua per  il  conseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per la concessione di detta sovvenzione  si  applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4  aprile  1986,  n.  12,  salva  restando   la   competenza determinata, ai sensi del combinato disposto  dell' articolo 31  della  legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   e dell' articolo 6, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n. 468, con il comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988  viene  istituito,  alla  Rubrica  n.  18 -  programma  2.3.3.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo 5839  (1.1.162.2.06.06.)  con  la denominazione:   &lt;&lt;    Sovvenzione    annua    alla    scuola internazionale  di  Trieste   &gt;&gt;  e   con   lo   stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600  milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni dal 1988 al 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5839 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 18  -  programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.6. - Sezione VI -   il   capitolo    6236    (2.1.262.3.06.06.)    con    la denominazione  &lt;&lt;   Contributo  straordinario   all' Istituto Gramsci del Friuli - Venezia Giulia avente sede in  Trieste, per la ristrutturazione e l' ammodernamento della sede,  per l' acquisto  di  attrezzature  e  di   arredi   e   per   il conseguimento delle proprie finalità istituzionali  &gt;&gt; e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  80 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla Società cooperativa &lt;&lt;  Casa  del  popolo   &gt;&gt; con sede in Lauco un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l' anno  1988,  per  un  intervento  volto  alla riparazione,  ristrutturazione,  adeguamento  antisismico  e conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio  di proprietà della Società cooperativa stessa  denominato  &lt;&lt;  Casa del popolo  &gt;&gt; in Lauco.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Il  finanziamento  sarà  concesso   a   seguito   di presentazione  di  domanda  da  presentarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge e sarà erogato per il 70%% all' inizio  dei  lavori  per  il rimanente all' avvenuto collaudo degli stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per   l' anno  1988  viene  istituito  alla  Rubrica  n.  18 - programma 2.3.6. - spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione VI, il capitolo  6069  (2.1.243.3.06.06.)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento straordinario alla  Società cooperativa " Casa del popolo" con  sede  in  Lauco  per  la riparazione, la ristrutturazione, l' adeguamento antisismico e   il   conseguimento   di   condizioni    di    agibilità dell' edificio denominato " Casa del popolo" in Lauco   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  200 milioni per l' anno 1988.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Adesione della Regione Friuli - Venezia Giuliaal Centro Triveneto per la cultura e per le arti visive(programma 2.3.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di concorrere ad assicurare agli intellettuali e agli artisti del Friuli - Venezia Giulia e  del  Triveneto la libera espressione dell' arte e della cultura, nonché la loro diffusione  presso  le  comunità  locali,  la  Regione Friuli  -  Venezia   Giulia   aderisce   alla   costituzione dell' Associazione  culturale  triveneta   &lt;&lt;    Le   Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive   &gt;&gt;,  con sede legale in Preganziol, in provincia di Treviso,  e  sedi locali  nella  Regione  Friuli  -  Venezia  Giulia  e  nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Regione Friuli  -  Venezia  Giulia  partecipa  alla costituzione della  Associazione  predetta  in  qualità  di socio fondatore, congiuntamente alla Regione Veneto ed  alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli  organi  statutari   dell' Associazione  medesima   in termini paritari con gli altri soci.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  A  tale  scopo    l' Amministrazione   regionale   è autorizzata a versare all' Associazione di cui al  comma  1, una quota associativa annuale ed a concorrere nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a mettere  gratuitamente  a  disposizione   dell' Associazione predetta eventuali beni mobili e immobili per le sedi  e  le attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per   l' anno  1988,  è  istituito  alla  Rubrica   n.   18 -  programma  2.3.8.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo 6214  (2.1.162.2.06.04.)  con  la denominazione    &lt;&lt;     Quota    associativa     a     favore dell' Associazione culturale triveneta " Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive" e concorso  nelle spese   di   realizzazione   del   programma   annuale    di attività  &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo, in  termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione  di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Ai sensi dell' articolo 2,  primo  comma  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6214 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia teatrale(programma 2.3.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dalla  legge  regionale  22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 3.000  milioni,  suddivisa in  ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988  -  1990  e del bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in termini di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di lire 3.000 milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' agricoltura</span></p><a name="art29"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  29</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Anticipazioni ai consorzi agricoli(programma 3.1.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa  di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 7502 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I rientri previsti dall' articolo  1,  secondo  comma, della precitata legge  regionale  20  giugno  1983,  n.  61, saranno  introitati  sul  capitolo  1532  dello   stato   di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Miglioramento strutture e infrastrutture agricole(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato,  nell' anno  1988,  il  limite d' impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2019.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  7106  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2019 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><a name="art32"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  32</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' industria</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche ( FRIE )(programma 3.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  le  iniziative economiche  nel  territorio  regionale,   l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  a  far  affluire  alla  gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche -   FRIE   - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni. A tal fine è  autorizzata  la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico  al capitolo 1349 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire  20.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  In  attuazione   dell' articolo  13  della  legge  1 dicembre 1986,  n.  879,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a far affluire alla gestione separata del  Fondo di  rotazione  per  le   iniziative   economiche  -     FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la  somma  di lire 10.000 milioni, al fine di promuovere  e  sostenere  le iniziative economiche nelle aree  di  cui   all' articolo  1 della legge  11  novembre  1982,  n.  828.  A  tal  fine  è autorizzata la spesa di lire  10.000  milioni  per   l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 6 -  programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X -   il    capitolo    1375    (2.1.253.3.10.32)    con    la denominazione: &lt;&lt;  Conferimento a favore del   FRIE   per  la promozione  di  iniziative  economiche  nelle  aree  di  cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire 10.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa  fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo  1411  &lt;&lt;  Fondo di solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo  sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle imprese industriali(programmi 3.2.2., 3.2.4.  e 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n.  25,  come  sostituito  con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982,  n.  66, modificato con  l' articolo  40  della  legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con  l' articolo  17  della legge regionale  6  agosto  1985,  n.  30,  è  autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   2.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30,  è  autorizzata  la spesa complessiva  di  lire  12.500  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire  6.500 milioni per l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico  al capitolo 7748 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente elevato di  lire  12.500 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  6.000  milioni  per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata  la  spesa, nel settore  dell' industria,  di  lire  5.500  milioni  per l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa  carico  al capitolo 7752 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1988-1990,   il   cui stanziamento,   in    termini    di    competenza,    viene, conseguentemente, elevato di lire 5.500 milioni per  l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa  di lire 500 milioni, per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 500 milioni  fa  carico  al capitolo 7968 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3  della legge regionale 7 agosto 1985,  n.  31,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica  n.  22  -  programma 3.2.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X -   il   capitolo    7900    (2.1.243.3.10.28.)    con    la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  per  il  finanziamento   dei progetti    di     ricerca     applicata     nel     settore dell' informatica  &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Zone industriali e servizi alle imprese(programmi 3.2.3.  e 3.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  10  della legge  regionale  6  dicembre  1976,  n.  63,   così   come modificato con   l' articolo  6  della  legge  regionale  24 gennaio 1983, n. 10, sono autorizzati due limiti di  impegno di  lire  500   milioni,   a   decorrere,   rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 500 milioni per l' anno 1988;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1989  al    2007;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 500 milioni per l' anno 2008.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   2.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  7816  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per   le   finalità   previste   dal   primo   comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno  1983,  n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per  l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 7825 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive  modifiche  ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge  regionale  29 giugno  1983,  n.  70,  come  modificato  con  il  comma   2 dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio  1984,  n. 30, è autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1988, specificatamente destinata  all' apprestamento delle aree produttive previste dagli  strumenti  urbanistici dei  Comuni  situati   nei   territori   montani,   per   la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali  a  ciò necessari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7830 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente  elevato  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 300 milioni  fa  carico  al capitolo 7892 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1988.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dell' artigianato,della cooperazione e del trasporto merci</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle imprese artigiane(programma 3.2.10.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1988, per gli incentivi agli investimenti  delle imprese  artigianali  da  realizzare  nelle  aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8455 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30,  come  modificato  ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1988, per  gli  incentivi  agli  investimenti  delle imprese  artigianali,  da  realizzare  nelle  aree  di   cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8457 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Fondi rischi dei Consorzi garanzia Fidi(programmi 3.2.10.  e 3.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  La  spesa  di  lire  2.000  milioni  autorizzata  con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1988, n.  3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8465 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal citato articolo 55 della legge regionale  n. 3/1988 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al precitato capitolo 8465, il cui stanziamento, in termini  di competenza, viene - in relazione anche al disposto di cui al comma 1 - elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1988  ed eliminato per l' anno 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  4,  lettera e), della  legge  regionale  31  ottobre  1986,  n.  45,  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8542 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziariadelle imprese di spedizione e di autotrasporto(programma 1.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è  autorizzato   nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  3551  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1991  e  1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio  per gli anni medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore del commercio e del turismo</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dal  Capo  IV  della  legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche  e integrazioni, è autorizzata la spesa di  lire  800  milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 800  milioni  fa  carico  al capitolo 8731 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  800 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture alberghiere(programma 3.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 1 e  5  della legge  regionale  13  maggio  1985,  n.  20,  modificata  ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985,  n.  42,  è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno  di  lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1988  al 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1988 al 1990, fa carico al  capitolo  8922  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  e  del  bilancio  per   l' anno  1988,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1991  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture per la nautica da diporto(programma 3.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  2,  lettera d), della legge  regionale  25  agosto  1965,  n.  16,  come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto 1984, n. 42, è autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 9020 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  1.000  milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Terme di Grado(programma 3.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel quadro delle finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n.  16,  e  successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione  regionale è autorizzata a concedere all' Azienda  autonoma  di  cura, soggiorno e turismo  di  Grado  ed  Aquileia  un  contributo straordinario  di  lire  2.000  milioni  per  i  lavori   di ammodernamento,  ristrutturazione   ed   ampliamento   dello stabilimento termale di Grado, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa complessive di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli  anni 1989 e 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1988-1990  e  del  bilancio  per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.5.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X -   il    capitolo    9033    (2.1.238.5.10.13.)   con    la denominazione  &lt;&lt;   Contributo  straordinario    all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di  Grado  ed  Aquileia  per l' ammodernamento,  ristrutturazione  ed  ampliamento  dello stabilimento termale di Grado   &gt;&gt;,  e  con  lo  stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire   2.000 milioni, suddiviso, in ragione di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 37/1992</p></p><a name="art43"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  43</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera s), L. R. 10/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Particolari interventi a favore di enti locali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Progetti Amministrazioni Provinciali(programma 0.6.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  gli  interventi  di   cui   al   secondo   comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per   l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 1680 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari a Comuni(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere a favore del Comune di S. Giorgio  di  Nogaro,  in relazione a servitù ed impianti di carattere comprensoriale che  interessano  il  territorio  del  Comune  medesimo,  un finanziamento  straordinario  di  lire  1.350  milioni   per l' anno 1988,  da  utilizzarsi  per  interventi  volti  alla acquisizione, conservazione, recupero e riutilizzazione  del patrimonio edilizio  nell' ambito  del  relativo  territorio comunale, nonché per l' acquisizione  di  aree da destinare alla costruzione di impianti di pubblica utilità e  per  la realizzazione di opere di urbanizzazione.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le modalità  di  concessione  ed  erogazione  del finanziamento suddetto si applicano  le  disposizioni  della legge regionale  29  aprile  1986,  n.  18,  e  della  legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per   l' anno  1988  viene  istituito  alla  Rubrica  n.   8 - programma 0.6.2. - Spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1932 (2.1.232.3.08.26.) con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento straordinario al  Comune  di S. Giorgio di Nogaro  per   l' acquisizione,  conservazione, recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio  &gt;&gt; e  con lo stanziamento, in termini di  competenza,  di  lire  1.350 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1988 al Comune di Palazzolo della Stella per  il completamento delle opere di ristrutturazione,  comprese  le attrezzature e gli arredi  fissi  e  mobili,  del  complesso denominato &lt;&lt;  Casa del Marinaretto  &gt;&gt;, da adibire a fini  di utilità sociale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per   l' anno  1988  viene  istituito,  alla  Rubrica  n.  8 - programma 0.6.2. - Spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1933 (1.1.232.3.08.07.) con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamento straordinario al  Comune  di Palazzolo dello Stella per il completamento delle  opere  di ristrutturazione, compresi  le  attrezzature  e  gli  arredi fissi e mobili, della " Casa del Marinaretto"  &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300  milioni per l' anno 1988.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 25/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 95, comma 2, L. R. 25/1989</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinarioallo IACP di Tolmezzo(programma 1.1.1.)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per  la  realizzazione nel  Comune   stesso   degli   interventi   necessari   alla ricostruzione  in  sito  geologicamente  idoneo  di   unità abitative in sostituzione di immobili colpiti  da  ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici  del 1976.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per   l' erogazione  del  finanziamento,  nonché  per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale  23  dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per   l' anno  1988,  è  istituito  alla  Rubrica   n.   11 - programma 1.1.1. - Spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VII - il capitolo 2635 (2.1.238.3.07.26.)  con  la denominazione: &lt;&lt;   Contributo  straordinario   all' Istituto autonomo  per  le  case  popolari   di   Tolmezzo   per   la realizzazione  nel  Comune  di  Enemonzo  degli   interventi necessari alla ricostruzione in sito  geologicamente  idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili  colpiti  da ordinanze di sgombero a  causa  di  potenziali  fenomeni  di sprofondamento del  terreno  verificatisi  a  seguito  degli eventi sismici del 1976  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Al predetto onere di  lire  500  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e sociale e la rinascita del  Friuli  -  Venezia  Giulia   &gt;&gt; dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Sul precitato capitolo 2635  potranno  venir  iscritti ulteriori stanziamenti con le procedure previste  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n. 84.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 64/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 117, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi di bonifica(programma 0.7.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  49  della legge regionale 28 gennaio  1987,  n.  3,  relativamente  al ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1987, è autorizzata la spesa di lire  1.000 milioni per l' anno 1988.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e  del  bilancio per  l' anno  1988,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  18 - programma 0.7.1. - Spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  2132  (2.1.234.3.10.12)  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  straordinari  a  favore  dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica  montana  per la copertura delle passività  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 1.000  milioni  per   l' anno 1988.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinarioalla Comunità montana Valli del Natisone(programma 0.7.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un  finanziamento  straordinario   di   lire   500   milioni nell' anno 1989, alla  Comunità  montana  delle  Valli  del Natisone per la realizzazione del &lt;&lt;  Centro di raccolta,  di conservazione e di commercializzazione dei  prodotti  tipici locali  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il finanziamento cui al comma 1 verrà  erogato  nella misura dell' 80%% contestualmente all' atto  di  concessione, e, per la quota rimanente, al momento della presentazione di una dettagliata relazione sull' utilizzo  del  finanziamento stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990  -  a  decorrere dall' anno  1989  -  è  istituito,  alla   Rubrica   n.   9 - programma 0.7.1. - Spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il capitolo  2137  (2.1.234.3.10.12.)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario alla  Comunità montana Valli del Natisone per la realizzazione del " Centro di raccolta, di conservazione e di  commercializzazione  dei prodotti tipici locali"  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.</p></p></p></p></body></html>