Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

Art. 34

Interventi a favore delle imprese industriali(programmi 3.2.2., 3.2.4. e 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.

3. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

6. Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 12.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

7. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa, nel settore dell' industria, di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

8. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

9. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l' anno 1988.

10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7900 (2.1.243.3.10.28.) con la denominazione: << Contributi per il finanziamento dei progetti di ricerca applicata nel settore dell' informatica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.