Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili
CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 19
 Strutture assistenziali
(programmi 2.1.2., 2.1.6. e 2.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
4. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1988 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1988.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.
6. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1988.
8. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni per l' anno 1988.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, finanziamenti destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, risultanti dal riparto finale alla data di soppressione dello stesso.
11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 340 milioni per l' anno 1988.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII il capitolo 5208 (2.1.152.2.08.07.) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni, già facenti parte del Consorzio socio - sanitario Goriziano, destinati al pagamento delle residue contribuzioni finanziarie relative alle attività socio - assistenziali esercitate dal predetto Consorzio, >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 340 milioni per l' anno 1988.
Art. 20 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
 
Art. 23
 Istruzione e formazione professionale
(programmi 2.3.2. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di 2.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dalla medesima legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' IRFoP è autorizzato a contrarre mutui, i cui oneri di ammortamento per capitale ed interessi graveranno sul bilancio dell' Istituto.
4. A richiesta dell' Istituto medesimo, i mutui suddetti potranno venir assistiti da garanzia da parte dell' Amministrazione regionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, dopo la parola << arredi >>, vengono aggiunte le seguente parole:
<< nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici >>.

6. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, ed integrato dal precedente comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1988 e la cui denominazione viene integrato inserendo, dopo la locuzione << di attrezzature ed arredi >>, la locuzione, << , nonché per la straordinaria ed ordinaria manutenzione di impianti tecnologici >>.
Art. 25
 Rifinanziamento di interventi
a favore di istituzioni culturali e scientifiche
(programma 2.3.3., 2.3.5. e 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di complessive lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 26
 Ulteriori interventi a favore di istituzioni culturali
(programmi 2.3.3., 2.3.6. e 2.3.8.)
1. In relazione alla peculiare funzione riconosciuta alla << Scuola Internazionale >> di Trieste dall' articolo 10, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola medesima una sovvenzione annua per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5839 (1.1.162.2.06.06.) con la denominazione: << Sovvenzione annua alla scuola internazionale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5839 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.6. - Sezione VI - il capitolo 6236 (2.1.262.3.06.06.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Istituto Gramsci del Friuli - Venezia Giulia avente sede in Trieste, per la ristrutturazione e l' ammodernamento della sede, per l' acquisto di attrezzature e di arredi e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1988.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa << Casa del popolo >> con sede in Lauco un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l' anno 1988, per un intervento volto alla riparazione, ristrutturazione, adeguamento antisismico e conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio di proprietà della Società cooperativa stessa denominato << Casa del popolo >> in Lauco.
9. Il finanziamento sarà concesso a seguito di presentazione di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà erogato per il 70%% all' inizio dei lavori per il rimanente all' avvenuto collaudo degli stessi.
10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.6. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI, il capitolo 6069 (2.1.243.3.06.06.) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Società cooperativa " Casa del popolo" con sede in Lauco per la riparazione, la ristrutturazione, l' adeguamento antisismico e il conseguimento di condizioni di agibilità dell' edificio denominato " Casa del popolo" in Lauco >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 27
 Adesione della Regione Friuli - Venezia Giulia
al Centro Triveneto per la cultura e per le arti visive
(programma 2.3.8.)
1. Al fine di concorrere ad assicurare agli intellettuali e agli artisti del Friuli - Venezia Giulia e del Triveneto la libera espressione dell' arte e della cultura, nonché la loro diffusione presso le comunità locali, la Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce alla costituzione dell' Associazione culturale triveneta << Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive >>, con sede legale in Preganziol, in provincia di Treviso, e sedi locali nella Regione Friuli - Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Regione Friuli - Venezia Giulia partecipa alla costituzione della Associazione predetta in qualità di socio fondatore, congiuntamente alla Regione Veneto ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli organi statutari dell' Associazione medesima in termini paritari con gli altri soci.
3. A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Associazione di cui al comma 1, una quota associativa annuale ed a concorrere nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a mettere gratuitamente a disposizione dell' Associazione predetta eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.8. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6214 (2.1.162.2.06.04.) con la denominazione << Quota associativa a favore dell' Associazione culturale triveneta " Le Venezie - Centro Triveneto per la cultura e le arti visive" e concorso nelle spese di realizzazione del programma annuale di attività >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6214 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.