Art. 48
Finanziamento straordinario
alla Comunitą montana Valli del Natisone
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1989, alla Comunitą montana delle Valli del Natisone per la realizzazione del << Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali >>.
2. Il finanziamento cui al comma 1 verrą erogato nella misura dell' 80%% contestualmente all' atto di concessione, e, per la quota rimanente, al momento della presentazione di una dettagliata relazione sull' utilizzo del finanziamento stesso.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - a decorrere dall' anno 1989 - č istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 0.7.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2137 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunitą montana Valli del Natisone per la realizzazione del " Centro di raccolta, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti tipici locali" >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.