Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili
Art. 35
 Zone industriali e servizi alle imprese
(programmi 3.2.3. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, così come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1988;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;
c) lire 500 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
9. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
10. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.