Art. 15
Viabilità di competenza degli Enti locali
(programmi 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, della
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di complessive lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.