Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili
Art. 13
 Edilizia residenziale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, č autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, č autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.