Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili
Art. 10
 
2. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1) e 2) - come modificati ed integrati con l' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e quarto comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 con il ricavato dei mutui, la cui autorizzazione è stata disposta con l' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e parzialmente modificata con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4.
3. L' onere di lire 3.000 milioni previsto dal comma 2 fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 1 - dal capitolo 1751 del precitato stato di previsione.