Legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1988 - 1990
ED AL BILANCIO PER L'ANNO 1988
Art. 8
 
1. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 6940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 562 dello stato di previsione dell' entrata e 7601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15 comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
6. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 1.387 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
7. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 296 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
8. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno decennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1997, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
9. La quota successiva al 1990 dell' assegnazione pluriennale dello Stato prevista ai sensi dell' articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, assegnazione iscritta sui capitoli 480 dello stato di previsione dell' entrata e 2874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, e variata per gli anni 1988-1990 con la tabella << B >> (variazioni sia << in diminuzione >> che in << aumento >>) allegata alla presente legge, verrà iscritta nella misura di lire 17 miliardi per l' anno 1991.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
 
2. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1) e 2) - come modificati ed integrati con l' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e quarto comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' ulteriore spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 con il ricavato dei mutui, la cui autorizzazione è stata disposta con l' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e parzialmente modificata con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4.
3. L' onere di lire 3.000 milioni previsto dal comma 2 fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
4. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante storno - in relazione al disposto di cui al comma 1 - dal capitolo 1751 del precitato stato di previsione.
Art. 12
 
1. Alla copertura della spesa di lire 157.849 milioni - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (art. 1 - lire 36.479 milioni), della maggior spesa di lire 6.000 milioni conseguente al disposto di cui all' articolo 11 ed al comma 1 dell' articolo 37, delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 68.370 milioni) - escluse quelle di cui all' articolo 33, comma 3, e di cui all' articolo 46 - e delle riautorizzazioni di spese già finanziate con mutuo previste al successivo Titolo III (lire 47.000 milioni) si provvede:
a) per lire 2.230 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 935 - lire 180 milioni;
- capitolo 4169 - lire 1.500 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 82 del 9 marzo 1988;
- capitolo 6141 - lire 150 milioni;
- capitolo 7164 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;
b) per lire 2.620 milioni, mediante prelevamento di pari importo dagli appositi fondi globali iscritti ai capitoli 1150 e 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 per le somme sottospecificate, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1987 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988:
- lire 120 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo;
- lire 2.000 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto;
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 21 - Direzione regionale dell' agricoltura - Partita n. 6 - del sopraspecificato elenco n. 5;
c) per le restanti lire 152.999 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.

2. Alla copertura della spesa di lire 25.450 milioni, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 180 milioni mediante storno dal capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990;
b) per lire 15.000 milioni, mediante prelevamento delle somme sottospecificate dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990:
- lire 14.000 milioni dalla Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al predetto bilancio;
- lire 1.000 milioni dalla medesima Rubrica n. 6 - Partita n. 10 del sopraspecificato elenco n. 5;
c) per lire 6.000 milioni, con le riduzioni di lire 5.000 milioni conseguente al disposto di cui all' articolo 11 e di lire 1.000 milioni conseguente al disposto di cui al comma 1 dell' articolo 37;
d) per le restanti lire 4.270 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << A >> (articolo 1).

3. Alla copertura della spesa di lire 9.300 milioni, relativa all' anno 1990, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno con il successivo Titolo II, si provvede:
a) per lire 180 milioni mediante storno dal capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990;
b) per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 (Rubrica n. 6 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo);
c) per le restanti lire 7.120 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << A >> (articolo 1).