Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

CAPO V

Norme varie, finali e finanziarie

Art. 67

(2)

1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 39/1989

Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 20/1992

Art. 68

1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista dall' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, superfici minime inferiori a quelle previste dall' articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel limite massimo del venti per cento limitatamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69

1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, è data facoltà di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, alla riparazione antisismica degli edifici di loro proprietà, beneficiando, allo scopo, di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell' ottanta per cento di quello che sarebbe loro spettato ai sensi del citato articolo 50 della legge regionale n. 63 del 1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima, e riferiti alla data del decreto di concessione.

2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a seguito di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.

Art. 70

1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell' istituto di credito mutuante.

3. L' importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.

4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.

5. L' ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.

6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.

7. L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all' articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.

Art. 71

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

Art. 72

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all' iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.

(1)

2. Alla concessione dell' anticipazione di provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.

3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari aggli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 48/1991

Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.

Art. 73

1. In considerazione della necessità dell' adozione di tipologie e soluzioni architettoniche particolari, nonché dell' impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell' ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l' arredamento.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non si fa luogo all' applicazione dell' articolo 65 della stessa legge, sono detratti dal contributo determinato ai sensi del comma 1.

4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

6. È abrogato l' articolo 60 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 74

1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata << Comitato culturale PRADIS >>, con sede in Comune di Clauzetto, un finanziamento per la costruzione di un edificio destinato a soddisfare finalità museali e turistico - culturali.

2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune di Clauzetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni ed a garantire, limitatamente alla parte museale, l' apertura al pubblico.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Per l' istruttoria della domanda, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75

1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:

a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;

b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;

c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

(1)

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.

Art. 76

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici del 1976.

2. A tal fine gli enti suddetti devono presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 88, comma 2, L. R. 50/1990

Art. 77

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, i prefabbricati ad essa trasferiti in proprietà ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 465.

2. I prefabbricati di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale delle comunità, salvo che i Comuni cessionari non ritengano di alienarli, anche a titolo gratuito, ovvero di porli in demolizione perché inidonei a qualsiasi uso.

Art. 78

(9)

1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.

1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell' area occupata dai manufatti.

(1)(5)(6)

2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.

3. Il finanziamento per l' acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate.

(2)

4. Alla concessione del finanziamento provvede con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all' esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario.

(3)(7)(8)

5. Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi anteriori al trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.

(10)

6. Per la corresponsione delle indennità di occupazione trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.

7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.

8. Ferma restando l' eventuale revisione dello strumento urbanistico in vista della nuova destinazione d' uso delle aree sulle quali insistono i manufatti qui considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento del trasferimento della proprietà e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità a prescindere dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44

8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.

(4)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993

Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993

Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993

Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996

10  Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998

Art. 79

(1)

1. L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all' uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.

2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.

3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l' alloggio idoneo all' uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi.

4. Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1, L. R. 48/1991

Art. 80

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori.

Note:

Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 37/1993

Art. 81

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:

a) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa - il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).

3. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i titolari delle domande presentate ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, possono optare per il conseguimento delle provvidenze recate dal presente articolo.

4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.

5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

6. Sono fatti salvi, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e c) del comma 1, i finanziamenti disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 82

1. I soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 83

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, è disciplinato dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.

Art. 84

1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano portato a compimento i relativi lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, permangono i finanziamenti concessi.

2. Nei casi in cui, all' anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli Enti destinatari del finanziamento dovranno presentare alla Segreteria generale straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale i lavori devono essere portati a compimento, pena la decadenza dal finanziamento concesso.

3. Le istanze eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine utile di cui all' articolo 44, quinto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della fissazione del termine perentorio di ultimazione dei lavori.

Art. 85

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 48/1991

Art. 86

1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.

2. L' erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.

3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d' ufficio, all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.

3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data.

(1)

4. Nel caso, peraltro, che i termini di cui al comma 3 siano inutilmente scaduti prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza che gli interessati abbiano dato inizio ai lavori di riparazione risultanti dal verbale di accertamento dei danni, il Sindaco può, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, autorizzare l' esecuzione dei lavori stessi, ai sensi dell' articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, fissando a tal fine nuovi termini e disponendo, contestualmente, la conferma dei contributi già assentiti.

5. Limitatamente ai casi in cui alla notifica del verbale di accertamento dei danni non abbia fatto seguito il rilascio della autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di riparazione con il contributo regionale, gli interessati che abbiano nondimeno dichiarato al Comune, immediatamente dopo la suddetta notifica, la volontà di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento, riservandosi di dar inizio ai lavori in un momento successivo, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per ottenere i contributi di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 87

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.

Art. 88

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.

2. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i contributi di cui all' articolo 27 o all' articolo 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 89

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 90

1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.

Art. 91

1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell' impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell' impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.

Art. 92

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall' abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.

Art. 93

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza l' audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 94

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 152, comma 2, L. R. 50/1990

Art. 95

1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell' edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l' edificio non appartenga all' ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall' Ente o Istituto beneficiario titolare dell' edificio.

2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell' Ente proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l' edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni.

(1)

Note:

Comma 3 aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 50/1990

Art. 96

1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.

2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.

Art. 97

1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.

Art. 98

1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 9300 (2.1.210.3.07.26.) con la denominazione: << Spese per gli interventi diretti ad eliminare infiltrazioni d' acqua dal terreno a salvaguardia degli edifici riparati o ricostruiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9300 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 99

1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9301 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici riparati o ricostruiti per eliminarne le infiltrazioni d' acqua dal terreno >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9301 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9301 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 100

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 36 fanno carico al capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 101

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 52 fanno carico al capitolo 9213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 102

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 58 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 103

1. Per le finalità previste dall' articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 9230 (1.1.152.2.06.32) con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 9222 del precitato stato di previsione.

Art. 104

1. Per le finalità previste dall' articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9312 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 9312 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

6. Per il rimborso previsto dal comma 4 dell' articolo 70, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1537 (4.3.6.) con la denominazione: << Rimborso delle somme erogate a titolo di prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >>.

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell' entrata.

Art. 105

1. Per le finalità previste dall' articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: << Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9302 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell' articolo 72, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >>.

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell' entrata.

Art. 106

1. Per le finalità previste dall' articolo 73 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9309 (2.1.241.3.08.09.) con la denominazione: << Contributi per la ricostruzione di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a seguito degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9309 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9309 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 107

1. Per le finalità previste dall' articolo 74 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9308 (2.1.242.3.08.06.) con la denominazione: << Finanziamento alla Associazione denominata " Comitato culturale PRADIS" per la costruzione di un edificio destinato a finalità museali e turistico - culturali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9308 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9308 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 108

1. Per le finalità previste dall' articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9303 (2.1.233.3.12.32.) con la denominazione: << Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell' Istituto tecnico commerciale e statale" G. Marchetti", della Scuola media statale" A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9303 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 109

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9313 (2.1.233.3.06.04.) con la denominazione: << Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9313 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 110

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9304 (2.1.232.3.10.24.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per l' acquisto di aree su cui insistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale o comunque a turismo minore >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9304 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 111

1. Per le finalità previste dall' articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 9305 (2.1.232.3.07.26.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi degradati o inidonei >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9305 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9305 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 112

1. Per le finalità previste dall' articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9306 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per le spese d' acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico, nonché dei sedimi stradali >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9306 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9306 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.

Art. 113

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 81 fanno carico al capitolo 9277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 114

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 96 fanno carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Art. 115

1. La denominazione del capitolo 9221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene così modificata: << Spese dirette nonché rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese derivanti da sentenze dell' autorità giudiziaria, da pronunce arbitrali e da giudizi >>.

Art. 116

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.