Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 95

1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell' edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l' edificio non appartenga all' ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall' Ente o Istituto beneficiario titolare dell' edificio.

2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell' Ente proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l' edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni.

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Note:

Comma 3 aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 50/1990