Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 81

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:

a) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa - il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).

3. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i titolari delle domande presentate ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, possono optare per il conseguimento delle provvidenze recate dal presente articolo.

4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.

5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

6. Sono fatti salvi, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e c) del comma 1, i finanziamenti disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.