﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 maggio 1988

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni    modificative,    integrative     e     di interpretazione autentica di leggi regionali  di  intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(9)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto  1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli  interventi  diretti  alla  ripresa delle condizioni  economiche  e  sociali  delle  popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è  autorizzata  a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione  da  parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini  di  un  loro impiego a scopi di turismo sociale  o  comunque  di  turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate  e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis.</span>   Per   consentire   una   migliore  funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le  spese  di  acquisizione delle aree  adiacenti  a  quelle occupate  dai  manufatti, sempreché si tratti  di  frazioni residue  di uno stesso mappale la cui estensione non  superi il    venticinque   per   cento   dell' area  occupata   dai manufatti.<p><span style="">(1)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Ai  fini  del  finanziamento  previsto  dal  presente articolo,  l' attitudine   all' impiego  suindicato,  per  i predetti scopi, è determinata con  decreto  del  Segretario generale straordinario, previa  deliberazione  della  Giunta regionale, adottata su  proposta   dell' Assessore  delegato alla ricostruzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Il  finanziamento per  l' acquisizione delle aree  è accordato al Comune per una somma non superiore  al valore di mercato delle aree interessate.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Alla  concessione  del  finanziamento  provvede   con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale,  dietro  presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento   urbanistico  generale  classifichi   come   zone turistiche  le aree di insistenza dei manufatti e  subordini gli   interventi   sulle  stesse  all' esigenza  del   piano attuativo.  In  presenza di comprovati motivi,  il  suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario.<p><span style="">(3)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo per il pagamento  delle  indennità  di  occupazione  agli   aventi diritto per  i  periodi  anteriori  al  trasferimento  della proprietà delle aree in capo al Comune.<p><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per la corresponsione delle indennità di  occupazione trovano    applicazione    le     disposizioni     contenute nell' articolo 2 della legge regionale 30  agosto  1984,  n. 45.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al  finanziamento  previsto  dal  presente  articolo   anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni  di  aree,  su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche  di  cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Ferma restando l' eventuale revisione dello  strumento urbanistico in vista della nuova destinazione  d' uso  delle aree sulle quali  insistono  i  manufatti  qui  considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento  del trasferimento della proprietà e sono  idonei  a  conseguire l' abitabilità o l' agibilità a prescindere dai  requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8  bis.</span>    Dalla   data   di   entrata  in  vigore  della presente  legge acquistano altresì carattere  definitivo  e sono idonei  a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti  dalla  legge  regionale 23  agosto  1985,  n.  44,  e successive   modificazioni  ed  integrazioni,  i   manufatti considerati  dal  presente articolo  ubicati  in  aree  già acquisite  dai  Comuni, ai sensi della  legge  regionale  21 luglio   1976,   n.   33,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o  di altri  Enti,  insediati a seguito degli eventi  sismici  del 1976  in  forza  di  provvedimenti assunti  dal  Commissario straordinario del Governo.<p><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998</p></p></body></html>