Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 75

1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:

a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;

b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;

c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

(1)

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.