Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 70

1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell' istituto di credito mutuante.

3. L' importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.

4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.

5. L' ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.

6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.

7. L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all' articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.