﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 maggio 1988

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni    modificative,    integrative     e     di interpretazione autentica di leggi regionali  di  intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole  e  degli  impianti  tecnologici  al servizio delle stesse, nel territorio dei  Comuni  compresi, anche  solo  parzialmente,  nelle  zone   montane   di   cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n.  29, ed  in  quello  dei   Comuni   appartenenti   al   Consorzio denominato &lt;&lt;  Comunità collinare del Friuli   &gt;&gt;,  territori nei quali sussistono condizioni di particolare  disagio  che rendono difficile l' effettuazione di lavori e  di  acquisti ad essi connessi  ed  ove,  attraverso  le  provvidenze  per l' agricoltura si perseguono anche ai  fini  di  difesa  del suolo e di valorizzazione di risorse umane  e  materiali,  i termini  di   scadenza   dei   provvedimenti   già   emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche  in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine  di  consentire  il  completamento   degli   interventi approvati con i provvedimenti stessi.  L' ultimazione  delle opere  e  la  presentazione  delle   relative   domande   di accertamento della loro avvenuta  esecuzione  può  avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della  presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 39/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 20/1992</p></p></body></html>