Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 57

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1 dicembre 1986, n. 879, le disposizioni dell' articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono conservate in vigore anche con riferimento alle previsioni di cui all' articolo 4, primo comma, della citata legge n. 879 del 1986.