Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 40

1. Le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi necessari per la sicurezza di nuovi edifici realizzati con i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

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2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data.

3. Per l' istruttoria delle domande di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991