Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 35

1. Le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.

2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.