Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 27

1. Il termine per l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest' ultima, salvo che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, della documentazione richiesta.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 24/1989

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 37/1993

Comma 2 abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993