Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 103

1. Per le finalità previste dall' articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 9230 (1.1.152.2.06.32) con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l' anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 9222 del precitato stato di previsione.