Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 10

1. All' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti quarto, quinto e sesto commi:

<< Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al secondo comma del presente articolo, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione del successivo articolo 46, terzo comma, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto secondo comma.

Il rimanente venti per cento è posto a carico dell' assegnatario interessato.

Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi del citato articolo 46, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale. >>.