﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 maggio 1988

      , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni    modificative,    integrative     e     di interpretazione autentica di leggi regionali  di  intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il  Presidente  della  Giunta  regionale  su  conforme deliberazione della  Giunta  medesima,  può  disporre,  con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale  ed  etnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui  quali,  prima   dell' entrata  in  vigore  della presente legge, siano stati eseguiti lavori  di  riparazione anche con l' utilizzo dei  benefici  previsti  dalla  citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Può  altresì  essere  disposta,  con  le   medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli  elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l' intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione.  A  tal  fine possono essere prese  in  considerazione  anche  le  domande presentate prima  dell' entrata  in  vigore  della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il provvedimento di  cancellazione  è  comunicato  al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l' immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per la  riparazione  degli  edifici  cancellati  dagli elenchi in base alle norme del  comma  2,  sono  concessi  i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all' esterno  delle  zone delimitate ai sensi  dell' articolo  4  della  citata  legge regionale n. 30 del 1977. Il termine  per  la  presentazione delle relative  domande  è  fissato  in  novanta  giorni  a decorrere dalla notificazione di cui al comma  3.  Non  sono ammesse domande di intervento pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Non  si  fa  luogo   all' addebito  delle  spese  di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli  elenchi,  eventualmente  sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, a meno che gli interessati non  intendano  utilizzare in proprio il progetto; in tal caso  il  relativo  costo  è imputato a titolo di contributo e  trovano  applicazione  le disposizioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Giunta regionale  31  gennaio  1980,  n.  073/Pres., per  la determinazione delle residue spese tecniche.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> I  benefici  regionali  di  cui  al  comma  4  vengono concessi anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  I  provvedimenti  di   concessione   dei   contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata  in vigore  della  presente  legge,  per  la  riparazione  o  la ricostruzione degli edifici considerati  al  comma  1,  sono fatti salvi a tutti gli effetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 50/1990</p></p></body></html>