Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
CAPO II
Art. 8
 
1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata o da adottarsi, e altresì effettuata in adeguamento al Piano urbanistico regionale generale, rimane soggetta alla procedura prevista al Titolo II, Capo II, della suddetta legge regionale.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 11
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell' immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
Art. 12
 
1. All' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole << previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 >> sono aggiunte le parole << ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori. >>.
Art. 14
 
1. Sono ammessi ai benefici di cui all' articolo 46 delle legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell' articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l' emissione del provvedimento di concessione.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonché a quelli di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono altresì riconosciuti i contributi ventennali costanti previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, sugli incrementi dei parametri di superficie.
Art. 17
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non titolarità di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa in capo agli interessi si intende riferita a quelle ubicate sul territorio nazionale.
Art. 18
 
1. All' articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << primo, secondo e quarto comma >> nonché le parole << eccezion fatta per il terzo comma >> sono soppresse.
Art. 20
 
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell' ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltà di alienazione e di locazione disposti dall' articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.
Art. 21
 
2. Al decimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << di cui al precedente terzo comma >> sono sostituite dalle parole << di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma >>.
3. Al dodicesimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << decimo >>.
Art. 22
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all' articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 23
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori; >> sono sostituite dalle seguenti: << dopo l' accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell' avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto; >>.
Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << sette per cento >> sono sostituite dalle parole << dieci per cento >>.
Art. 26
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.