Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
CAPO I
Art. 1
 
1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano stati eseguiti lavori di riparazione anche con l' utilizzo dei benefici previsti dalla citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.
2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l' intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l' immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.
4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in novanta giorni a decorrere dalla notificazione di cui al comma 3. Non sono ammesse domande di intervento pubblico.
7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 2
1. I benefici recati dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle Amministrazioni comunali che, successivamente al 6 maggio 1976 e comunque non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato al loro patrimonio immobili danneggiati dal sisma per destinarli al soddisfacimento di finalità di interesse collettivo.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.
3. Anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata con il DPGR n. 1614/Pres. del 5 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, purché gli interventi di recupero statico e funzionale siano stati inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi considerato all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 3
 
1. A parziale modifica dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della citata legge regionale n. 30 del 1977, ai criteri di aggiornamento in vigore alla data del decreto di concessione qualora questa risulti posteriore a quella del decreto di approvazione del progetto di cui all' articolo 31 della medesima legge regionale n. 30 del 1977.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.
Art. 5
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, possono, su istanza del coniuge proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo ancorché legalmente separato.
Art. 6
 
1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell' ipotesi di edifici da riparare per renderli funzionali agli usi consentiti dalla predetta legge regionale n. 30 del 1977, che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che alla data del 6 maggio 1976 vi aveva sede o vi svolgeva un pubblico servizio o una pubblica funzione.
3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l' edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, già presentate dai soggetti titolari, alla data del 6 maggio 1976, del diritto di proprietà dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatte valide ai fini della concessione dei relativi contributi a favore dei soggetti legati al proprietario originario da vincolo di parentela e che abbiano acquistato mortis causa la titolarità dell' immobile danneggiato, già oggetto di donazione.