Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 97
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.