Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 96
 
1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attivitą da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attivitą di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.