1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attivitą da essi eventualmente svolta ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata
legge regionale n. 53 del 1984.