Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 93
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza l' audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.