Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 92
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall' abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.