1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell' impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell' impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.