1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della
legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di etā alla data di emissione del relativo decreto di concessione, č riconosciuta la facoltā di chiedere che le residue annualitā di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato
articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.