1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell'
articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.