Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 88
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.