1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell'
articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualitą di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano gią proprietari alla data di ripetizione della domanda.