1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della
legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall'
articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, è disciplinato dall'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.