Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 82
 
1. I soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.