Legge regionale 02 maggio 1988, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 78
1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
2 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
5 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993
6 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996
10 Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998