Art. 77
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, i prefabbricati ad essa trasferiti in proprietà ai sensi dell'
articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 465.
2. I prefabbricati di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale delle comunità, salvo che i Comuni cessionari non ritengano di alienarli, anche a titolo gratuito, ovvero di porli in demolizione perché inidonei a qualsiasi uso.