1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare, anche in deroga all'
articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:
a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietā dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietā dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.