Art. 72
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all' iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.
2. Alla concessione dell' anticipazione di provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.
3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari aggli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 48/1991
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.