Art. 66
1. Le disposizioni recate dall'
articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d' appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e per i contratti d' opera intellettuale stipulati dai Comuni o dalla medesima Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione degli interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 a carico della parte privata contraente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.