1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'
articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, agli effetti di cui all'
articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere efficacemente manifestata, alle condizioni ivi previste e fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da uno dei componenti il nucleo familiare o da uno degli eredi del soggetto deceduto. Il reddito cui fare riferimento è quello del soggetto rinunciante e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.